Focus sulle aree di sosta per diversamente abili

C’è una cattiva abitudine che sta tornando di moda a Quarto Flegreo: fermare le vetture nei posti riservati ai diversamente abili. Accade in più punti dove automobilisti perfettamente sani e non accompagnatori di individui con patologie ledono un diritto di costoro non sapendo che stanno commettendo un gesto di cattiva educazione, poca civiltà, ma soprattutto un’infrazione al codice della strada. L’articolo 188, infatti, stabilisce che “chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1” (cioè gli stalli riservati, personalizzati e non) “senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262”. E’ prevista, inoltre, la decurtazione di 2 punti sulla patente in base alla tabella dell’art. 126 bis.
Molto recentemente, poi, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che farà storia, ovvero, ha condannato “per violenza privata con tanto di risarcimento alla parte offesa” un signore siciliano che aveva fermato il proprio veicolo, per quasi 16 ore, sul “posto nominale assegnato ad una donna portatrice di handicap” residente a Palermo. Costui dovrà versare a lei 5000 euro più tutte le spese processuali e dovrà scontare 4 mesi di carcere.
Diversi buoni motivi per prestare maggiore attenzione al colore delle strisce che delimitano le aree di sosta (bianche gratuite, blu a pagamento, gialle per i diversamente abili), ma soprattutto per essere educati, civili, corretti come sosteniamo di essere a parole, ma non sempre lo dimostriamo con i fatti. Per cambiare mentalità, compiere un passo in avanti basta poco: più attenzione ed un pizzico di informazione, aggiornamento.
I parcheggi per diversamente sabili (a pettine e a spina di pesce) sono larghi 2,5m e profondi 5 anche se le dimensioni stabilite dagli articoli 10 e 16 del DPR n. 503 del 24 luglio 1996 e dal D.M. 236 del 1989 (ai punti 4.2.3. e 8.2.3) sono maggiori (larghezza non inferiore ai 3,2 m e lunghezza non inferiore ai 6 se posti lungo il senso di marcia).
Sono definiti sia dalle strisce sia dalla segnaletica verticale (la palina con il cartello) ed il comma 1 dell’articolo 188 del Codice della strada ricorda che “per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento”
I soggetti legittimati ad usufruire” di tali aree “sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate”. Gli aventi diritto devono presentare una domanda “nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta” devono “presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico – legale dell’Azienda Sanitaria Locale dalla quale risulta” la sua “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotto. L’autorizzazione ha validità 5 anni” ed il “rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” (comma 3 dell’art. 381 del Regolamento di Esecuzione – art. 188 del Codice della Strada) del contrassegno che “fino al 15 settembre 2012 era un tagliando di colore arancione con il simbolo nero della sedia a rotelle”. Da quella data, anche in Italia, è entrato in vigore quello “europeo: azzurro chiaro, di forma rettangolare e con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu”. Il ticket “può essere utilizzato su qualunque veicolo destinato alla mobilità della persona disabile”, ma “deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario è a bordo (alla guida o accompagnato da terzi). Deve essere sempre esposto in originale, ben visibile sul parabrezza dei veicolo. In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il tagliando deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.
Il contrassegno consente ai veicoli provvisti di parcheggiare (sostare):
– negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
– nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
– nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
– nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
– nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
– nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
– in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
– nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Nella foto c’è un posto reale, effettivo, riservato ai diversamente abili, ma senza alcun riferimento preciso. E’ stato scelto perché è in una zona abbastanza nota di Quarto.





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