Guida al referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno

Domenica 8 (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 9 (dalle ore 7 alle 15) gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su 4 quesiti sul lavoro (riguardanti solo il settore privato, non quello pubblico) proposti dalla CGIL ed alcuni comitati civici ed 1 sulla cittadinanza presentato da Più Europa, Possibile, PSI, Rifondazione Comunista, Radicali.

In diversi comuni ci sarà anche il 2° turno delle elezioni amministrative. Non è il caso di Occhiobello dove i seggi sono stati allestiti dal numero 1 al 3 nel plesso scolastico “Carducci” di via Savonarola 24 e dal 4 al 10 in quello “Alighieri” di via Amendola 29 a Santa Maria Maddalena.

Si tratta di referendum abrogativi, ovvero per “far cessare l’efficacia di una fonte del diritto”, ovvero la cancellazione “totale o parziale – recita l’art. 75 della Costituzione – di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Si attua sui decreti legge ed i decreti legislativi, sulle leggi, ma non quelle costituzionali.

Purché il risultato sia valido deve essere superato il quorum del 50%+1 degli aventi diritto. Dal 1974 ad oggi si sono tenuti ben 18 referendum abrogativi ed in 9 casi non è stata superata questa soglia e nel 2011 lo fu non di molto. In generale c’è un calo della partecipazione a tante elezioni (accorparle è una buona soluzione per favorire l’adesione). Va ricordato che l’articolo 48 della Costituzione stabilisce che “il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico”. Chiarisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” “entro domenica 8 giugno e che siano iscritti nelle liste elettorale del Comune di residenza”. Per la prima volta coloro che sono, da almeno 3 mesi, “fuori sede per motivi di studio, lavoro e cure mediche” possono votare dove hanno il domicilio temporaneo se hanno compilato, entro il 4 maggio scorso, lo specifico modulo disponibile sul web.

Tutti “devono presentarsi al proprio seggio muniti di un documento valido (carta d’identità, passaporto, patente di guida” o altra tessera “con fotografia rilasciata da una pubblica amministrazione) e della tessera elettorale” con ancora spazi disponibili.

Saranno date 5 schede di colore diverso e su esse si dovrà apporre semplicemente una X sul “Si” o sul “No” altrimenti non è valido il proprio parere che può essere espresso su tutte le domande o solo su alcune.

COME “FILOSOFIA” DI QUESTA TESTATA GIORNALISTICA INFORMIAMO LA POPOLAZIONE IN MANIERA NEUTRA, IMPARZIALE (usando come fonti il Ministero dell’Interno, l’Edizione Simone, un corso di aggiornamento tenuto dall’Università di Verona), SENZA INDIRIZZARE LA VOSTRA “X”, MA SOLTANTO INVITANDOVI A RECARVI ALLE URNE COSI’ DA ESPRIMERE IN MANIERA CHIARA, FORTE LA VOSTRA POSIZIONE IN MERITO.

QUESITO 1 – SCHEDA VERDE, sul “Contratto di lavoro a tutele crescenti. Disciplina dei licenziamenti illegittimi”.

Il testo del quesito è: “Volete voi l’abrogazione del d.lgs 4 marzo 2015, n.23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n.183 del 10 dicembre 2014” nella sua interezza?

Il suddetto provvedimento, “attuativo del Jobs Act, ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti a partire dal 7 marzo 2015”. Riguarda solo il settore privato e questa differenza con quello pubblico non contrasta con il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione. “La regola generale è che, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, al lavoratore spetta una tutela prevalentemente indennitaria” quantificata sulla base degli anni di anzianità ed il numero dei dipendenti. “Il reintegro è previsto solo in casi gravi e specifici”.

CON LA VITTORIA DEL NO. Resta in vigore la disciplina attuale.

CON LA VITTORIA DEL SI “l’intera disciplina dei licenziamenti introdotta dal Jobs Act verrebbe cancellata con l’applicazione di un unico regime sanzionatorio, cioè quello previsto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori e dall’art. 8 della L. 604/1966 per i lavoratori assunti sia prima sia dopo il 7 marzo 2015”.

QUESITO 2 – SCHEDA ARANCIONE sulle “piccole imprese. Licenziamenti e relativa indennità.”.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?

Ad oggi la giurisdizione prevede che “per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende fino a 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro” è “condannato a pagare un’indennità che non può superare le 6 mensilità” ed “il giudice non può riconoscere un importo superiore”.

CON LA VITTORIA DEL NO resta il limite di 6 mesi.

CON LA VITTORIA DEL SI sarebbe “rimosso il tetto massimo delle 6 mensilità. Il giudice acquisterebbe la discrezionalità di determinare l’ammontare tenendo conto di vari fattori (ad es. anzianità di servizio, i carichi di famiglia, la gravità della violazione, dimensioni e capacità economica dell’impresa).

QUESITO 3 – SCHEDA GRIGIA. “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole […] articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?” .

Il contratto a termine (in varie forme, ovvero, somministrazione, part time, con voucher) è stato trattato molte volte dal Governo, soprattutto dal 2000 ad oggi. E’ stato necessario anche recepire le direttive europee finalizzate ad evitarne l’abuso fissando dei limiti quantitativi e di durata.

La legge vigente consente ai datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e di prorogarli o rinnovarli fino a 12 mesi, senza dover specificare una ragione. La causale è richiesta solo se si superano i 12 mesi (fino al limite massimo di 24)”.

CON LA VITTORIA DEL NO “rimane in vigore la disciplina attuale”.

CON LA VITTORIA DEL SI “l’obbligo di indicare una causale verrebbe esteso a tutti i contratti a termine e diventerebbe necessario il riferimento soltanto alle causali previste dalla legge o dai contratti collettivi”.

QUESITO 4 – SCHEDA ROSA. “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del sub per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o sub, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o sub”.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […] limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?”.

Recependo le direttive europee, la normativa italiana affida un ruolo rilevante al committente che deve promuovere il coordinamento tra le parti, selezionare appaltatori che abbiano le adeguate garanzie tecniche, sapere dell’eventuale presenza di sub, vigilare sull’andamento dei lavori. Ha, però, una responsabilità limitata su alcuni aspetti. Nello specifico “la responsabilità solidale tra il committente (chi affida i lavori), l’appaltatore (chi li esegue) e gli eventuali sub per i danni subiti dai lavoratori a causa di infortuni sul lavoro. La norma contiene un’importante eccezione: la responsabilità solidale è esclusa per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese”.

CON LA VITTORIA DEL NO. La situazione resta invariata.

CON LA VITTORIA DEL SI ”il committente diventerebbe responsabile in solido con l’appaltatore ed il sub, anche quando l’infortunio deriva da rischi specifici.

QUESITO 5 – SCHEDA GIALLA sulla “Cittadinanza italiana. Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta della cittadinanza italiana”.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?”

Essere cittadino dello Stato italiano significa farne parte godendo dei diritti politici (voto, petizione, adesione ad un partito politico, candidarsi alle cariche elettive). I diritti stabiliti dall’articolo 2 della Costituzione sono riconosciuti a tutti i residenti, non solo ai cittadini che diventano tali nascendo sul nostro territorio oppure essendo discendenti da un cittadino. La legge attualmente in vigore prevede dei requisiti (conoscenza della lingua, avere un reddito stabile, non aver commesso reati) per ottenere la cittadinanza, tra questi c’è la residenza ininterrotta per almeno 10 anni che si vuole ridurre a 5.

SE VINCE IL NO resta il requisito.

SE VINCE IL SI. L’obbligo di residenza si dimezza. La cittadinanza così ottenuta potrebbe essere trasmessa anche ai figli minorenni. Gli altri requisiti restano invariati.





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